Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo III
Art. 33
In vigore dal 8 gen 1943
Gli assegni scritti a mano, debbono essere firmati dall'ingegnere capo e dal capo del reparto contabile con firma autografa conforme al fac-simile di essa trasmessa all'ufficio dei conti; devono essere adoperati nell'ordine della loro numerazione e non devono presentare nè cancellature nè correzioni, non essendo esse valide anche se approvate dal traente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-33