Art. 1
In vigore dal 20 ott 1942
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2270, con cui venne istituito in Firenze un Centro nazionale di studi sul Rinascimento;
Veduto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Veduta la legge 14 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze, istituito con il R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2270, assume la denominazione di «Istituto nazionale di studi sul Rinascimento ».
L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 88. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-08-08;1102#art-1