Art. 1

In vigore dal 10 giu 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visti il R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, che approva il testo del Codice di procedura civile ed il R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, che ne approva le disposizioni di attuazione e transitorie; Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile, approvato con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di apportare, a scopo di coordinamento, alcune modificazioni al testo del Codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Al testo del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 8, n. 3. - Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ». Art. 19, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile ». Art. 30. - Alle parole « a norma dell'art. 44 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 47 del codice civile ». Art. 61, secondo comma. - Alla parola « regolamento » sono sostituite le parole « disposizioni di attuazione ». Art. 75, ultimo comma. - Alle parole « indicate negli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile ». Art. 111, ultimo comma, in fine. - Le parole « per gli immobili » sono soppresse. Art. 145, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile si fanno » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa ». Art. 225, secondo comma, secondo periodo. - Alle parole « può disporre che la trattazione della causa continui davanti a lui » sono sostituite le parole « può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sè ». Art. 429, n. 2. - Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ». Art. 461, secondo comma. - Nel secondo periodo, dopo le parole « Se la controversia » vanno aggiunte le parole « in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali ». Nel titolo del capo IV, titolo IV, libro II. - Le parole « o da accordi economici » sono soppresse. Art. 467. - Il testo è modificato nel modo seguente: « Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie in materie regolate da norme corporative, quando l'obbligo del tentativo di conciliazione è stabilito dalle dette norme ». Art. 469. - Le parole « o dell'accordo economico » sono soppresse. Art. 470. - Le parole « o dell'accordo economico » sono soppresse. Art. 471. - Le parole « o degli accordi economici » sono soppresse. Art. 472. - Le parole « o alle clausole di un accordo economico » sono soppresse. Art. 502, primo comma. - Dopo le parole « per l'espropriazione delle cose date in pegno » sono aggiunte le parole « e dei mobili soggetti ad ipoteca ». Art. 528, secondo comma. - Alla parola « privilegio » sono sostituite le parole « un diritto di prelazione ». Art. 534. - Il secondo comma è modificato nel modo seguente: « Nella stessa ordinanza il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo ». Art. 555, secondo comma. - Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ». Art. 557, primo e secondo comma. - Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ». Art. 559, primo comma. - Alle parole « immobili per destinazione » è sostituita la parola « pertinenze ». Art. 561, primo comma. - Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ». Art. 562, ultimo comma. - Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ». Art. 634. - Il secondo comma è modificato nel modo seguente: « Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture ». Art. 652, in fine. - Alle parole « registri ipotecari » sono sostituite le parole « registri immobiliari ». Art. 657. - Il primo comma è modificato nel modo seguente: « Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali ». Art. 665. - L'ultimo comma è soppresso. Art. 679, primo comma. - Alle parole « presso l'ufficio delle ipoteche » sono sostituite le parole « presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari ». Art. 710, primo comma. - Alle parole « di cui all'art. 153 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « di cui all'art. 155 del codice civile ». Secondo comma. - Alle parole « a norma degli articoli 154 e 200 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma degli articoli 156 e 202 del codice civile ». Art. 711, primo comma. - Alle parole « previsto nell'art. 156 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previsto nell'art. 158 del codice civile ». Art. 714. - Alle parole « previsti nell'art. 414 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previsti nell'art. 419 del codice civile ». Art. 716. - Alle parole « previsto negli articoli 414 e 415 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile ». Art. 721. - Alle parole « indicati nell'art. 45 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « indicati nell'art. 48 del codice civile ». Art. 725, ultimo comma. - Alle parole « previste nell'art. 47, ultimo comma, del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previste nell'art. 50, ultimo comma del codice civile » e alle parole « a norma dell'art. 50 dello stesso libro » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 53 dello stesso codice ». Art. 734, primo comma. - Alle parole « a norma dell'art. 374 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 376, primo comma del codice civile ». Art. 735. - Il testo dell'articolo è modificato nel modo seguente: « La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero ». Art. 750, ultimo comma. - Alle parole « nei casi previsti negli articoli 254 e 256 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile ». Art. 751, primo comma. - Alle parole « prevista nell'art. 177, ultimo comma, del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile ». Art. 778. - Il primo comma è modificato nel modo seguente: « I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'art. 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione ». Art. 779, primo comma. - Alle parole « prevista nell'art. 54 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « prevista nell'articolo 509 del codice civile ». Ultimo comma. - Alle parole « previste nell'articolo 54 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « previste nell'art. 509 del codice civile ». Art. 787. - L'articolo è modificato nel modo seguente: « Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. « Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio ». All'art. 189 delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile, approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, sono aggiunte le parole: « Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1942-XX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX Atti del Governo, registro 445, foglio 24. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-20;504#art-1

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Art. 1 Norme per il coordinamento del Codice di procedura civile con il Codice civile. — Testo vigente | Portale Normativo