Art. 1

In vigore dal 19 apr 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visti i Regi decreti 21 aprile 1939-XVII, n. 610; 8 aprile 1940-XVIII, n. 206; 3 ottobre 1941-XIX, n. 1130; 15 gennaio 1942-XX, n. 6; 16 febbraio 1942-XX, n. 71 e 16 marzo 1942-XX, n. 217, con i quali furono emanate le norme di attuazione e transitorie dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti; Visto il R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, col quale è stato approvato il testo del Codice civile preceduto dalle Disposizioni sulla legge in generale; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il testo delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia. Esse sostituiscono quelle emanate per i singoli libri del Codice civile con i Regi decreti 24 aprile 1939-XVII, n. 640, 8 aprile 1940-XVIII, n. 206, 3 ottobre 1941-XIX, n. 1130, 15 gennaio 1942-XX, n. 6, 16 febbraio 1942-XX, n. 71 e 16 marzo 1942-XX, n. 217. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI Visto, il Guardasigillo: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1942-XX Atti del Governo, registro 444, foglio 49. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-rd-1

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