Art. 1
In vigore dal 20 mag 1942
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta l'istanza con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Giarre Riposto, in esecuzione della deliberazione 4 gennaio 1941-XIX, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione della frazione San Giovanni in «San Giovanni Montebello»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Catania in adunanza del 28 febbraio 1941-XIX;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1931-XII, n. 3836
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Giarre Riposto, in provincia di Catania, è autorizzato a mutare la denominazione della frazione San Giovanni in «San Giovanni Montebello».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 4. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-24;410#art-1