Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo X
Art. 154
Concordato particolare del socio.
In vigore dal 21 apr 1942
Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-154