Art. 26

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-02-23;369#art-26

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Art. 26 Norme per la esecuzione della legge 19 gennaio 1942-XX n. 24, riguardante la istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.). — Testo vigente | Portale Normativo