DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo I

Art. 196 quater

Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.

In vigore dal 26 nov 2024
Il deposito degli atti processuali e dei documenti... da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.

Note all'articolo

  • Il D.L.gs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023. 3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. 4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalita' dei relativi servizi".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023". - (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo".
  • Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti a quella data.
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-196-quater

In sintesi

La disposizione stabilisce che gli atti processuali, i documenti, i verbali di udienza e i provvedimenti del giudice devono essere depositati esclusivamente in via telematica. Il giudice può comunque ordinare il deposito cartaceo di singoli atti o documenti quando è strettamente necessario per la decisione, motivandone la ragione. Il deposito digitale deve sempre rispettare le norme sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici. In casi di urgenza, se viene ufficialmente certificato un malfunzionamento dei sistemi informatici della giustizia, il capo dell'ufficio giudiziario può autorizzare il deposito con modalità tradizionali non telematiche.

Perché esiste questa norma

La norma introduce l'obbligo generale di utilizzare gli strumenti telematici per il deposito degli atti e dei provvedimenti giudiziari. L'obiettivo è digitalizzare i procedimenti, garantendo tracciabilità, efficienza e conformità alle regole tecniche sui documenti informatici.

A chi si applica

Si applica a difensori, pubblico ministero, giudici, parti del processo e a tutti i soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria o dalle parti.

Esempio pratico

Un avvocato deve depositare un atto di causa e i relativi documenti probatori: deve inviarli obbligatoriamente attraverso il canale telematico ministeriale. Se tuttavia il sistema informatico della giustizia è bloccato, il blocco è certificato e c'è urgenza, il capo dell'ufficio può autorizzarlo a depositare gli atti in formato cartaceo.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di effettuare il deposito di atti, documenti, verbali e provvedimenti esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto delle regole su sottoscrizione, trasmissione e ricezione. Possibilità di deroga su ordine motivato del giudice o su autorizzazione del capo dell'ufficio in caso di urgenza e malfunzionamento certificato.

Cosa è cambiato

La disciplina ha subito interventi modificativi progressivi: la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha inciso sulle norme di coordinamento relative alla riforma del processo; il provvedimento 23G00022 ha apportato modifiche puntuali ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo; infine, il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 ha introdotto ulteriori modifiche ai commi 1 e 4.

Domande frequenti

È mai possibile depositare atti o documenti in formato cartaceo?Sì, se il giudice lo ordina motivando che è necessario ai fini della decisione, oppure in casi urgenti quando il capo dell'ufficio autorizza il deposito non telematico a causa di un malfunzionamento certificato dei sistemi informatici.
Come viene reso noto il malfunzionamento dei sistemi informatici della giustizia?Il malfunzionamento viene attestato tramite certificazione del direttore generale per i servizi informativi automatizzati e pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, dove viene comunicato anche il successivo ripristino.
Anche i provvedimenti del giudice e i verbali devono essere telematici?Sì, la norma prevede espressamente che sia i provvedimenti del giudice sia i verbali di udienza debbano essere depositati con modalità telematiche.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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