DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IV
Art. 187 bis
Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti.
In vigore dal 15 mag 2005
(Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti).
In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-187-bis