Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-11-14;1328#art-2

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Art. 2 Validita' del servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel Corpo di stato maggiore. — Testo vigente | Portale Normativo