Art. 1
In vigore dal 30 gen 1942
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di S. Felice al Lago, frazione del comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX
VITTORIO EMANUELE
GORLA
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 38. - MANCINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-10-31;1487#art-1