Art. 2
In vigore dal 17 gen 1942
Sono esenti dal tributo di cui all'articolo precedente i redditi non superiori a L. 500.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 91. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-10-31;1418#art-2