Art. 2

In vigore dal 17 gen 1942
Sono esenti dal tributo di cui all'articolo precedente i redditi non superiori a L. 500. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX Atti del Governo, registro 440, foglio 91. - MANCINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-10-31;1418#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo