Art. 3
In vigore dal 27 gen 1942
Il personale dell'Associazione, sia direttivo che di assistenza, appartenente al ruolo normale o al ruolo speciale, acquista diritto alla concessione della «Croce di anzianità» dopo 25 anni di ininterrotta appartenenza ai ruoli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-10-24;1458#art-3