Art. 1

In vigore dal 7 set 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173; Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: A norma dell', sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Nicolò Gerrei in provincia di Cagliari. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE GORLA Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1941-XIX Atti del Governo, registro 436, foglio 62. - MANCINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;834#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo