Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 106
In vigore dal 27 nov 1941
Gli impianti di cui all'articolo precedente, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni militari, debbono essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate dal Ministero delle comunicazioni, e debbono essere costruiti esclusivamente con tipi di materiali approvati dall'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-106