RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 106

In vigore dal 27 nov 1941
Gli impianti di cui all'articolo precedente, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni militari, debbono essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate dal Ministero delle comunicazioni, e debbono essere costruiti esclusivamente con tipi di materiali approvati dall'Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-106

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