Norme per la costruzione, accettazione e collaudo dei contatori elettriciCapo IVSez. I

Art. 43

Abrogato

Condizioni in cui le prove devono essere eseguite.

In vigore dal 16 dic 2010
Norme per la costruzione, accettazione e collaudo dei contatori elettrici- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-11;1104#art-npl-43

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Condizioni in cui le prove devono essere eseguite. (Art. 43 Norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici.) — Testo vigente | Portale Normativo