Art. 2
In vigore dal 3 set 1941
Il capo X delle stesse norme di procedura è modificato tome segue:
«Capo X
Disposizioni finali.
Art. 65.
(Norme integrative).
In quanto non provvedono queste norme, per la procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede si osservano le norme del Codice di procedura civile, con speciale riguardo a quelle relative ai giudizi davanti ai Tribunali civili.
Nei giudizi davanti al Tribunale delle prede non si applicano le disposizioni relative alla perenzione di istanza».
«Art. 66.
(Norme sul servizio).
Le norme di carattere interno sul servizio del Tribunale delle prede sono emanate dal presidente, previa deliberazione adottata dal Tribunale medesimo, costituito nel modo indicato nell'art. 218 del testo delle legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, con l'intervento del vice presidente, del commissario del Re e dei due componenti della Regia aeronautica, indicati nell'art. 279, 2° comma, della legge predetta».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-14;878#art-2