Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo IICapo I

Art. 69

In vigore dal 5 nov 1941
. - Spetta, di regola, al Procuratore capo preposto alle scritture, di attendere personalmente all'appuramento dei registri e dei relativi documenti, assicurandosi che le merci iscrittevi abbiano avuto esito nei termini stabiliti e provvedendo, in caso contrario, alla riscossione dei diritti dovuti ed all'accertamento delle eventuali violazioni doganali. È anche suo compito di accertarsi che siano regolarmente eseguite e completate, quando occorra, coi prescritti riferimenti alle registrazioni eseguite dalla dogana, le scritturazioni nei registri di riscontro tenuti dalla R. Guardia di finanza, tanto per le merci asportate con bollette, quanto per quelle rilasciate a riprese con buoni. Il Procuratore capo deve vigilare a che siano regolarmente applicate le disposizioni concernenti i diritti di bollo sulle polizze di carico e lettere di vettura e sugli altri documenti in genere e che tutti i diritti di bollo, di statistica, di magazzinaggio, ecc., riscossi direttamente dagli impiegati addetti alle scritture, vengano da essi giornalmente concentrati in sue mani per il versamento al Ricevitore o al Cassiere. Il Procuratore capo predetto distribuisce i lavori fra gli impiegati dipendenti e dà a questi le particolari istruzioni sul modo di eseguirli, tenendo conto del grado e delle attitudini di ciascun impiegato. Sorgendo contestazioni per l'accettazione di documenti e nell'adempimento dei servizi di sua competenza, il Procuratore capo, quando l'interesse del servizio lo richieda, può risolverle secondo i propri criteri, firmando, in tal caso, i documenti relativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-69

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Art. 69 Approvazione del regolamento di servizio del personale delle dogane. — Testo vigente | Portale Normativo