Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-05;417#art-1

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Art. 1 Sospensione, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, dell'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666. — Testo vigente | Portale Normativo