Art. 1 Sospensione, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, dell'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666. — Testo vigente | Portale Normativo