Art. 7

Abrogato
In vigore dal 31 gen 1951
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1951, N. 5

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;271#art-7

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Art. 7 Istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di uno speciale organo denominato «Ufficio combustibili liquidi». — Testo vigente | Portale Normativo