Codice civile Libro della tutela dei dirittiCapo III

Art. 162

Abrogato

(Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno).

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro della tutela dei diritti- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;18#art-ccl-162

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(Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno). (Art. 162 Approvazione del testo del libro del Codice civile "Della tutela dei diritti") — Testo vigente | Portale Normativo