Codice civile Libro delle obbligazioni›Titolo VIII
Art. 880
Abrogato(Azione generale di arricchimento).
In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro delle obbligazioni-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;16#art-ccl-880