Codice civile Libro delle obbligazioniCapo XX

Art. 725

Abrogato

(Assicurazioni marittime e aeree).

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro delle obbligazioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;16#art-ccl-725

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(Assicurazioni marittime e aeree). (Art. 725 Approvazione del testo del libro del Codice civile "Delle obbligazioni") — Testo vigente | Portale Normativo