Codice civile Libro delle obbligazioniCapo VIII

Art. 535

Abrogato

(Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria).

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro delle obbligazioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;16#art-ccl-535

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(Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria). (Art. 535 Approvazione del testo del libro del Codice civile "Delle obbligazioni") — Testo vigente | Portale Normativo