Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 43

Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario

In vigore dal 18 ott 2024
Il tribunale ordinario: a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione della presente lettera dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2025.
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione della presente lettera dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2026.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-43

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Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario (Art. 43 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo