Ordinamento giudiziario›Titolo OTTAVO
Art. 251
AbrogatoProvvedimenti disciplinari: forme ed effetti
In vigore dal 8 nov 1946
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che "I decreti, previsti dall'art. 251 dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativi a procedimenti nel quali la Corte disciplinare provvede secondo le norme dell'ordinamento stesso, possono essere emanati anche dopo l'entrata in vigore degli articoli del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511, non menzionati nel precedente comma". Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 7 luglio 1946.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-251