Ordinamento giudiziarioTitolo OTTAVO

Art. 251

Abrogato

Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti

In vigore dal 8 nov 1946
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che "I decreti, previsti dall'art. 251 dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativi a procedimenti nel quali la Corte disciplinare provvede secondo le norme dell'ordinamento stesso, possono essere emanati anche dopo l'entrata in vigore degli articoli del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511, non menzionati nel precedente comma". Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 7 luglio 1946.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-251

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti (Art. 251 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo