Ordinamento giudiziario›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 24
Nomina e durata nell'ufficio
In vigore dal 10 dic 1994
Ordinamento giudiziario-
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 106a
Note all'articolo
- La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.
- La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-24