Ordinamento giudiziarioCapo V

Art. 147

Attribuzione dei posti in eccedenza

In vigore dal 28 lug 2006
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N. 1794. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N. 1794.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-147

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Attribuzione dei posti in eccedenza (Art. 147 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo