Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 138

Abrogato

Destinazione degli aggiunti giudiziari

In vigore dal 21 apr 1979
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-138

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Destinazione degli aggiunti giudiziari (Art. 138 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo