Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 132

Abrogato

Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione

In vigore dal 3 lug 1970
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-132

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Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione (Art. 132 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo