Art. 1
In vigore dal 2 mar 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta l'opportunità di attribuire alla borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, nel comune di Enna, una denominazione intesa a perpetuare la memoria del maggior generale Antonino Cascino, medaglia d'oro, caduto nella guerra 1915-1918;
Veduti i pareri espressi dal podestà di Enna e dal Rettorato della provincia di Enna con le rispettive deliberazioni in data 16 e 14 novembre 1940-XIX;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, nel comune di Enna, assumerà la denominazione «Antonino Cascino».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 45. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-12-09;1976#art-1