Art. 1
In vigore dal 28 gen 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 149 e 362 del testo unico della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;
Visto il R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 655, che autorizza, a condizione di reciprocità, le navi mercantili di uno Stato nemico, appartenenti a privati, ad uscire dai porti dello Stato nei quali si trovino all'inizio della guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla, proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovino nelle condizioni prevedute dal 1° comma dell'art. 149 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1038-XVI, n. 1415, sono sottoposte a sequestro per la durata della guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1886#art-1