Art. 1

In vigore dal 28 gen 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visti gli articoli 149 e 362 del testo unico della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415; Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta; Visto il R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 655, che autorizza, a condizione di reciprocità, le navi mercantili di uno Stato nemico, appartenenti a privati, ad uscire dai porti dello Stato nei quali si trovino all'inizio della guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovino nelle condizioni prevedute dal 1° comma dell'art. 149 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1038-XVI, n. 1415, sono sottoposte a sequestro per la durata della guerra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1886#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo