Art. 1

In vigore dal 8 gen 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Visto l'art. 35 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi; Visto il contratto collettivo di lavoro 27 giugno 1940, col quale si è provveduto a disciplinare convenientemente il trattamento dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale; Considerato che la disciplina per detto trattamento adottatasi col contratto precitato è giustificata dalla particolare struttura del rapporto di lavoro dei lavoratori in questione e dalle esigenze speciali per l'attività produttiva cui sono addetti; Ritenuta, l'opportunità di provvedere perciò alla esclusione dall'applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, dei datori di lavoro dello spettacolo, nei confronti dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I datori di lavoro dello spettacolo, rappresentati dalla Confederazione fascista degli industriali, sono esclusi, nei confronti dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti, il cui trattamento di richiamo alle armi è regolato dal contratto collettivo 27 giugno 1940-XVIII dall'applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1940 XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - PAVOLINI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1940-XIX Atti del Governo, registro 428, foglio 69. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-01;1703#art-1

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Art. 1 Esclusione dei datori di lavoro dello spettacolo, dalla applicazione — Testo vigente | Portale Normativo