Art. 1
In vigore dal 8 gen 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 35 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;
Visto il contratto collettivo di lavoro 27 giugno 1940, col quale si è provveduto a disciplinare convenientemente il trattamento dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;
Considerato che la disciplina per detto trattamento adottatasi col contratto precitato è giustificata dalla particolare struttura del rapporto di lavoro dei lavoratori in questione e dalle esigenze speciali per l'attività produttiva cui sono addetti;
Ritenuta, l'opportunità di provvedere perciò alla esclusione dall'applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, dei datori di lavoro dello spettacolo, nei confronti dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
I datori di lavoro dello spettacolo, rappresentati dalla Confederazione fascista degli industriali, sono esclusi, nei confronti dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti, il cui trattamento di richiamo alle armi è regolato dal contratto collettivo 27 giugno 1940-XVIII dall'applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1940 XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - PAVOLINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 69. - MANCINI
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-01;1703#art-1