Art. 11

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-26;1809#art-11

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Art. 11 Norme esecutive della legge 22 dicembre l939-XVIII, n. 2185, riguardante la reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare. — Testo vigente | Portale Normativo