Art. 2

In vigore dal 18 dic 1940
Al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, è sostituito il seguente: «Nel caso in cui non sia possibile di stabilire esattamente la data in cui fu contratta o si aggravò, in dipendenza dello stato di guerra, l'infermità del genitore, si presume che l'infermità stessa sia stata contratta o si sia aggravata nel giorno dell'invio in congedo del genitore, o nella data degli accertamenti amministrativi o sanitari da lui subiti, se questi furono anteriori al congedo». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1940-XIX Atti del Governo, registro 427, foglio 81. - MANCINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-21;1614#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni al R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, che approva — Testo vigente | Portale Normativo