Art. 2
In vigore dal 18 dic 1940
Al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, è sostituito il seguente:
«Nel caso in cui non sia possibile di stabilire esattamente la data in cui fu contratta o si aggravò, in dipendenza dello stato di guerra, l'infermità del genitore, si presume che l'infermità stessa sia stata contratta o si sia aggravata nel giorno dell'invio in congedo del genitore, o nella data degli accertamenti amministrativi o sanitari da lui subiti, se questi furono anteriori al congedo».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 81. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-21;1614#art-2