Art. 1

In vigore dal 15 dic 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda con la quale il delegato podestarile del comune di Pornassio, in provincia di Imperia, chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 14 del 27 aprile 1940-XVIII, che la sede municipale del Comune stesso sia stabilita nella frazione San Luigi; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Impera in adunanza 12 agosto 1940-XVIII; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: La sede municipale del comune di Pornassio, in provincia di Imperia, è stabilita nella frazione San Luigi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1940-XIX Atti del Governo, registro 427, foglio 76. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-16;1604#art-1

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Art. 1 Determinazione della sede municipale del comune di Pornassio, in provincia di Imperia. — Testo vigente | Portale Normativo