Art. 1
In vigore dal 15 dic 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'estensione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici;
Udito il parere del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'estensione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - BOTTAI
Visto il Guardasigilli GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 77. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-13;1603#art-1