Art. 1
In vigore dal 15 nov 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda con la quale il podestà di Cremona ed Uniti chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 519 del 10 ottobre 1939-XVII, l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in «Cremona»,
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cremona, in adunanza 30 maggio del corrente anno;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Cremona ed Uniti è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Cremona».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 74. - MANCINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-08-13;1462#art-1