Regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di penaCapo VI

Art. 107

Abrogato

Aspettativa - Riassunzione del servizio

In vigore dal 11 gen 1991
Regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1990, N. 395

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-30;2041#art-rpi-107

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Aspettativa - Riassunzione del servizio (Art. 107 Regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo