Art. 1
In vigore dal 23 set 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925-III, n. 383, relativo alla costituzione di un Corpo agenti di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629, col quale venne approvato il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per la finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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All'art. 172 del vigente regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629, è aggiunto il seguente comma:
«Sono escluse dai riparti suddetti le retribuzioni spettanti agli agenti di pubblica sicurezza comandati fuori sede per i servizi di cui al n. 1 lettera C dell'articolo precedente».
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare:
Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 74. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-30;1293#art-1