Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo X
Art. 333
In vigore dal 27 ago 1940
La liquidazione delle vincite dev'essere eseguita da gruppi di due impiegati corresponsabili, designati giornalmente dall'intendente o dal suo delegato, mediante confronto di tutte le bollette con le corrispondenti matrici, tenendo presenti le disposizione di cui agli del R. decreto-legge 19 ottobre 1938 n. 1933, e nel seguente ordine:
a) vincite relative alla estrazione in corso di revisione, ma pagate con gli incassi delle settimane successive;
b) vincite relative alla estrazione in corso di revisione e pagate coi fondi della riscossione della settimana, cui le matrici si riferiscono.
Storico versioni
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