Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo X

Art. 327

In vigore dal 27 ago 1940
Il delegato al servizio di verifica e riscontro deve altresì tenere presenti, nell'adempimento del suo compito, tutte le disposizioni riguardanti le decisioni del Ministero e dell'Intendenza su precedenti contesti in materia di ammissione o di riduzione o rifiuto di vincita, nonché quanto si riferisce alla gestione amministrativa contabile delle ricevitorie che possa dare luogo ad addebitamenti od accreditamenti in sede di accertamento.
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