Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo II
Art. 295
In vigore dal 27 ago 1940
Al ricupero dei debiti che i gestori del lotto eventualmente costituissero durante la loro gestione prima che si verifichino le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, sarà provveduto con l'incamerare innanzi tutto la cauzione prestata, e, per l'eventuale eccedenza, con corrispondente prelevamento dal fondo di garanzia. Il gestore è tenuto a reintegrare od a ricostituire la cauzione, ferme rimanendo le disposizioni e le sanzioni in proposito vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-295