Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo II

Art. 295

In vigore dal 27 ago 1940
Al ricupero dei debiti che i gestori del lotto eventualmente costituissero durante la loro gestione prima che si verifichino le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, sarà provveduto con l'incamerare innanzi tutto la cauzione prestata, e, per l'eventuale eccedenza, con corrispondente prelevamento dal fondo di garanzia. Il gestore è tenuto a reintegrare od a ricostituire la cauzione, ferme rimanendo le disposizioni e le sanzioni in proposito vigenti.
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