Art. 1

In vigore dal 7 set 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda con la quale il podestà di Castelfranco dell'Emilia chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 6916 del 7 novembre 1938-XVII, l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in «Castelfranco Emilia»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Modena, in seduta 25 novembre 1938-XVII, con deliberazione n. 9; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Castelfranco dell'Emilia, in provincia di Modena, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Castelfranco Emilia». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1940-XVIII Atti del Governo, registro 424, foglio 51. - Mancini
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-06;1160#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione al comune di Castelfranco dell'Emilia, in provincia di — Testo vigente | Portale Normativo