Art. 11

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-29;1227#art-11

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Art. 11 Norme esecutive per l'applicazione del Regio decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, che apporta modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei CC.RR. — Testo vigente | Portale Normativo