Art. 7

In vigore dal 30 giu 1946
Tutti gli impianti radiotrasmittenti privati concessi nel Regno, nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo debbono essere smontati e gli apparati, chiusi in casse sigillate, consegnati alle autorità di P. S. a meno che non sia diversamente disposto dalle competenti autorità militari limitatamente agli impianti suddetti di riconosciuto particolare interesse militare o pubblico. È in facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di lasciare presso i rispettivi proprietari detti apparati, purchè smontati e racchiusi in casse munite di sigillo dell'autorità suddetta. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-16;765#art-7

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