Art. 1

In vigore dal 30 giu 1946
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visti gli articoli 19, 20, 338, 340, 311, 342 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415; Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che stabilisce l'applicazione dell'anzidetta legge di guerra nei territori dello Stato; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-16;765#art-1

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