Art. 1
In vigore dal 30 giu 1946
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 19, 20, 338, 340, 311, 342 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che stabilisce l'applicazione dell'anzidetta legge di guerra nei territori dello Stato;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-16;765#art-1