Art. 1
In vigore dal 7 ago 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda con la quale il podestà del Comune di Cabiaglio chiede, in esecuzione della propria deliberazione 21 agosto 1939-XVII, l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune stesso in «Castello Cabiaglio»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Varese in seduta 27 novembre 1939-XVIII, con deliberazione n. 133;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvate con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Castello Cabiaglio».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 98. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-10;883#art-1