Art. 1

In vigore dal 27 lug 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 2 della legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1889; Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le autorizzazioni in precedenza concesse per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di Amministrazioni non statali sono tenute ferme nei confronti delle Amministrazioni e degli Enti seguenti sottoposti alla tutela o vigilanza dei Ministeri per ciascuno indicati. Ministero della Casa della Maestà il Re Imperatore: 1 - Amministrazione della Lista Civile. 2 - Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Presidenza del Consiglio dei Ministri: 3 - Istituto centrale di statistica. 4 - Consiglio nazionale delle ricerche. 5 - Ente autonomo Esposizione universale di Roma. 6 - Gioventù italiana del Littorio. Ministero dell'interno: 7 - Amministrazioni provinciali per i servizi di accasermamento dei Corpi di polizia e dei Reali carabinieri. 8 - Associazione italiana della Croce Rossa. 9 - Unione fascista per le famiglie numerose. 10 - Istituzioni pubbliche di beneficenza, nelle cause di azione popolare. Ministero dell'Africa italiana: 11 - Amministrazione dei beni «Auqaf». 12 - Ente Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare. Ministero delle finanze: 13 - Ente di gestione e liquidazione immobiliare. 14 - Istituto poligrafico dello Stato. 15 - Istituto per la ricostruzione industriale. Ministero della guerra: 16 - Unione nazionale protezione antiaerea. Ministero dell'educazione nazionale: 17 - Regi istituti d'istruzione superiore. 18 - Reale Accademia d'Italia. 19 - Reali accademie e Regi istituti di cultura scientifica, letteraria ed artistica e fondazioni dipendenti. 20 - Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino. 21 - Regi istituti d'istruzione industriale. 22 - Regie scuole industriali e commerciali. 23 - Regi convitti nazionali. 24 - Regi educandati. Ministero dei lavori pubblici: 25 - Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese. Ministero dell'agricoltura e foreste: 26 - Regie stazioni sperimentali agrarie. 27 - Depositi cavalli stalloni. 28 - Consorzi provinciali granari in liquidazione. Ministero delle comunicazioni: 29 - Registro italiano navale. 30 - Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato. 31 - Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali. Ministero per gli scambi e le valute: 32 - Istituto nazionale per i cambi con l'estero. 33 - Istituto nazionale fascista per il commercio estero. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1940-XVIII Atti del Governo, registro 423, foglio 47. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-08;779#art-1

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Art. 1 Enti non statali ai quali e' mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo