Art. 1 Data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea. — Testo vigente | Portale Normativo