Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-06;1083#art-1

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Art. 1 Data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea. — Testo vigente | Portale Normativo